CODICE ETICO
AGORÀ – AMIEST
Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico
PREMESSA
Agorà è un'associazione che ha lo scopo di promuovere in Italia e nel mondo lo studio della Medicina Estetica, di
riunire in Associazione i Medici che la esercitano e tutti gli interessati al progresso scientifico, all'aggiornamento,
allo sviluppo e alla diffusione della Medicina Estetica e delle discipline affini o comunque collegate, nonché gli
Enti interessanti alla sua promozione e applicazione.
Agorà inoltre promuove e intraprende attività didattico-formativa-divulgativa, ricerca e studi; programma gruppi di
studio, ricerca e di consulenza. La Società inoltre svolge il ruolo di interlocutore istituzionale sia a livello nazionale
che internazionale.
Le finalità di Agorà sono esplicitate nello Statuto Societario.
Agorà intende adottare il presente Codice Etico con la volontà di diffondere e far rispettare le regole di
comportamento individuate sia nello svolgimento dell'attività professionale con i pazienti sia nell'espletamento
delle attività societarie.
Il presente Codice Etico si articola in due sezioni principali:
-
Parte II: Norme etiche universali applicabili a tutti i medici che esercitano la Medicina Estetica
-
Parti I, III , IV e V: Norme specifiche applicabili esclusivamente ai soci di Agorà-Amiest
Il Presidente Agorà-Amiest, dopo l'approvazione si impegna a diffondere tramite gli organi istituzionali, il Codice tra tutti i Soci, che sono quindi tenuti ad osservarne lo spirito e i contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.
Il socio è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la ignoranza del quale, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Le modifiche e/o integrazioni del presente codice operano di diritto senza alcuna necessità di specifica ed espressa accettazione da parte dei destinatari, i quali, aderendo alla società scientifica s'impegnano al rispetto del Codice Etico.
Il presente Codice Etico contempla 27 articoli e un’appendice.
PARTE I - NORME SPECIFICHE PER I SOCI DI AGORÀ-AMIEST
Questa sezione si applica esclusivamente ai soci della società scientifica AGORÀ-AMIEST
ARTICOLO 1 - OBIETTIVI
La Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico (Agorà-Amiest), al fine del raggiungimento degli scopi statutari e nel rispetto delle norme di comportamento deontologiche condivise con tutti gli iscritti, ha sentito l'esigenza di elaborare un proprio Codice Etico di condotta, fermo restando il Codice Deontologico Medico (così come pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - FNOMCEO) al quale tutti i componenti medici della Società devono attenersi nello svolgimento della professione.
Nel definire le norme comportamentali dei soci, il presente Codice non vuole porsi in sostituzione della Legge, ma piuttosto integrarla, con disposizioni applicabili ai membri di una comunità scientifica attiva nell'ambito della Medicina ad Indirizzo Estetico o Medicina Estetica.
Spetta al Presidente ed al Consiglio Direttivo impegnarsi affinché i singoli articoli del presente Codice siano rispettati da parte dei Soci. A tal fine Presidente e CD si avvarranno, qualora necessario, della consulenza della Commissione Etica.
ART. 2 - PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, del Codice Deontologico della professione medica, del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti della Agorà-Amiest, applicandoli con rettitudine e costanza.
In nessun caso la convinzione di perseguire un interesse a vantaggio di Agorà costituisce un'esimente per i comportamenti posti in essere in violazione delle leggi nazionali e non, dei principi deontologici o in contrasto con le finalità societarie.
ART. 3 - ETICA E CONFLITTO DI INTERESSI
I rapporti ed i comportamenti dei Soci, indipendentemente da cariche negli Organi della Società, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.
I Soci devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con le finalità e gli interessi della Società o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con i suoi obiettivi, agendo in favore di Agorà-Amiest secondo le modalità che non possano arrecare alcun pregiudizio alla reputazione e all'immagine dell'Associazione.
La Società, pur riconoscendo e rispettando il diritto di ciascuno dei propri Soci a partecipare ad attività commerciale e/o finanziarie, esterne alla Società, in ogni caso, richiede ai Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli Organi della Società di:
a) evitare situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi con quelli della Società. In presenza di situazioni di conflitto, non determinate dallo stesso, il socio si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Associazione cosicché il CD possa valutare il comportamento da tenere.
b) non utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità destinate all'Associazione;
c) non utilizzare informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla Agorà-Amiest per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato;
d) rispettare gli accordi che la Società assume con terzi per le sue funzioni istituzionali.
In caso di dubbi sulla condotta da adottare ogni Socio è tenuto a rivolgersi al CD.
PARTE II - NORME ETICHE UNIVERSALI PER TUTTI I MEDICI ESTETICI
Questa sezione si applica a tutti i medici che esercitano la Medicina Estetica
ART. 4 - DIRITTI DELLA PERSONA E DEL PAZIENTE
La tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall'art. 32 della Costituzione Italiana, deve essere posta al centro dell'operato medico.
I medici si adoperano affinché, nell'ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" siano garantiti ed in tal senso tutti devono collaborare attivamente per mantenere un clima che garantisca il rispetto della dignità e delle libertà fondamentali di ciascuno.
I medici si impegnano affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare il proprio agire professionale e la propria autonomia per conseguire un beneficio, reale o potenziale, per sé stessi o per i propri famigliari, o per aziende di settore.
I medici si impegnano a prestare la propria attività in funzione della effettiva necessità clinica del paziente, seguendo i principi della proporzionalità nonché dell'effettivo esito conseguibile: è necessario intervenire sugli inestetismi o patologie che siano effettivamente e apprezzabilmente migliorabili ricorrendo alla medicina estetica.
Il Medico non deve alimentare false speranze ed aspettative del paziente, garantendo uno specifico esito e risultato dal momento che questi ultimi possono variare in base a numerose circostanze e fattori.
La proposta di trattamenti medici ed iter terapeutici deve essere preceduta da idonea visita medica in cui il medico deve dedicare ai pazienti il tempo necessario per valutarne le esigenze, per eseguire gli esami necessari ed indicare loro, per quanto possibile, la diagnosi precisa, fornendo le spiegazioni necessarie mediante un linguaggio comprensibile, tenendo in considerazione il livello di istruzione e culturale del paziente.
Il rapporto medico-paziente è oltre che un rapporto di cura, un rapporto di fiducia: il medico pertanto deve instaurare con il proprio paziente un rapporto fondato sul rispetto per la libertà personale e la dignità del paziente.
Nel caso in cui si verifichino delle complicanze, il medico dovrà agire fornendo il proprio supporto clinico, nonché psicologico al paziente nel rispetto del rapporto di cura e fiducia, avvalendosi di eventuali specialisti ove necessario.
ART. 5 - ITER DI INFORMAZIONE E CONSENSO
Il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui dovrà essere sottoposto.
Il medico ha l'obbligo di fornire un'informazione personale, comprensibile, veritiera, obiettiva, esaustiva e completa della prestazione medica al paziente. Tale informazione dovrà riguardare la diagnosi, la prognosi, le specifiche del trattamento e del prodotto impiegato, i benefici, i rischi, le indicazioni pre e post e le alternative terapeutiche.
Solamente a seguito di un'informazione completa, il medico dovrà acquisire un consenso che deve essere personale, consapevole, espresso, specifico, attuale e sempre revocabile.
Il medico non può delegare l'iter ad altro personale: l'informazione deve essere fornita dal medico che eroga la prestazione, così come il consenso deve essere acquisito da quest'ultimo e fornito dal titolare del bene salute, ossia il paziente.
L'iter di informazione e consenso potrà essere documentato mediante forma scritta, come valido strumento probatorio. In caso di trattamenti off-label il medico ha l'obbligo di acquisire il consenso in forma scritta, previa idonea informazione al paziente.
In nessun caso sarà possibile sottoporre il paziente a procedure diagnostico - terapeutiche al solo fine di ricerca, senza il suo esplicito consenso scritto preceduto da esaustiva informazione ed adozione di eventuali adempimenti previsti dalla legge.
ART. 6 - DISMORFOFOBIA E DOVERI DEL MEDICO
Per dismorfofobia (o disturbo da dismorfismo corporeo) si intende un disturbo caratterizzato da eccessiva preoccupazione per un difetto immaginario nell'aspetto fisico o da una preoccupazione marcatamente eccessiva per una lieve anomalia fisica. La preoccupazione è tipicamente accompagnata da frequenti controlli del difetto. (American Psychiatric Association, 2023).
In presenza di Disturbo di Dismorfismo Corporeo, diagnosticato o presunto, il Medico dovrà effettuare una valutazione scrupolosa in merito all'opportunità di effettuare un trattamento medico valutando l'impatto dello stesso sulla condizione psicologica del paziente a breve e lungo termine.
Il medico dovrà desistere spiegando al paziente quando non è opportuno intervenire con un trattamento di Medicina Estetica, in particolare in tutti quegli ambiti ove ritiene che le richieste del paziente non siano coerenti con i protocolli di buona pratica clinica.
ART. 7 – PROCEDURE DI MEDICINA ESTETICA SU PAZIENTI MINORI
Agorà-Amiest sconsiglia l'esecuzione di trattamenti di medicina estetica su pazienti minori. I trattamenti di medicina estetica su pazienti minori di 18 anni richiedono una particolare attenzione etica e clinica, data la vulnerabilità psicologica, la fase evolutiva in cui si trovano questi pazienti e il processo di formazione della loro identità personale.
Dal punto di vista fisico, sono soggetti a modificazioni morfologiche fisiologiche legate alla crescita, con variazioni in corso di proporzioni, volumi dei tessuti, struttura scheletrica e assetti ormonali. Ogni procedura medico-estetica potrebbero alterare o interferire con uno sviluppo non ancora stabilizzato. Sul versante psicologico, l'adolescenza rappresenta una fase di particolare vulnerabilità emotiva, di costruzione dell'identità personale e di maggiore sensibilità alle influenze esterne. I minori risultano particolarmente esposti a distorsioni dell'immagine corporea, a disturbi dismorfici e a pressioni sociali o mediatiche che possono influenzare in modo significativo le loro richieste e aspettative.
Il medico deve effettuare una valutazione preliminare particolarmente approfondita che consideri l'effettiva necessità clinica del trattamento, distinguendo tra esigenze mediche oggettivamente documentate e richieste puramente estetiche. È necessario valutare con scrupolo la maturità psicologica del minore e la sua effettiva capacità di comprendere la natura, i rischi e le conseguenze del trattamento proposto, nonché le motivazioni sottostanti alla richiesta, verificando che queste non derivino da pressioni esterne di natura familiare, sociale o mediatica.
Il medico deve prestare particolare attenzione ai segnali che possano indicare la presenza di disturbi dismorfici corporei o di una percezione distorta della propria immagine, valutando con rigore l'opportunità di procedere con il trattamento medico-estetico o di indirizzare prioritariamente il paziente verso un percorso di supporto psicologico specialistico.
Quando clinicamente appropriato, il medico ove possibile deve avvalersi della collaborazione di specialisti in psicologia dell'età evolutiva, pediatria, endocrinologia o altre discipline pertinenti al caso specifico. L'approccio multidisciplinare è particolarmente raccomandato nei casi in cui emergano segnali di disagio psicologico, disturbi dell'immagine corporea o pressioni sociali significative. In tali circostanze, il medico deve considerare prioritariamente percorsi di supporto psicologico rispetto alla procedura medico-estetica.
Per i pazienti minori di età è necessario acquisire il consenso esplicito e documentato di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, preceduto da un'informazione completa, chiara e particolarmente dettagliata. Quando l'età e la maturità del minore lo consentano, il medico deve acquisire anche l'assenso del minore stesso, verificando che la decisione sia effettivamente autonoma e consapevole. L'informazione fornita deve includere in modo particolarmente dettagliato i rischi a breve e lungo termine, le alternative terapeutiche disponibili, la possibilità di attendere il completamento dello sviluppo fisico e le implicazioni psicologiche del trattamento.
Il medico deve documentare nella cartella clinica con particolare accuratezza la valutazione clinica, le eventuali consultazioni con altri specialisti anche di natura psicologica, il percorso di informazione fornito al minore e ai genitori, e le motivazioni cliniche che giustificano o controindicano il trattamento proposto. Tale documentazione rappresenta elemento essenziale per garantire la tracciabilità del processo decisionale e la tutela sia del paziente che del professionista.
Art. 8 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Il Medico è tenuto al rispetto del segreto professionale. È vietato l'utilizzo di informazioni riguardanti persone, acquisite durante l'esercizio della professione medica, per fini diversi dalla salute delle persone stesse, ricordando anche le sanzioni civili e penali previsti dalla normativa vigente. È necessaria l'adozione delle migliori misure al fine di prevenire l'uso illecito di dette informazioni, anche da parte del personale operante sotto la responsabilità del medico, che dovrà essere incaricato del trattamento dei dati in forma scritta.
ART. 9 - PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ
Nel rapporto con il paziente, i medici hanno il dovere di rifiutare qualsiasi forma di ingiusta discriminazione che riguardi fattori come le origini etniche, la religione, le preferenze sessuali, la cittadinanza, l'aspetto fisico, le convinzioni personali e politiche, le scelte sociali e familiari, la disabilità, il sesso e l'età.
Si verifica una condizione di discriminazione ogni qual volta una persona venga trattata meno favorevolmente da quanto sia, sia stata o verrebbe trattata un'altra persona in un’analoga situazione.
I medici rifiutano ogni forma di pregiudizio sociale, ogni atteggiamento di chiusura o di dichiarata ostilità verso individui considerati "diversi" Rifiutano pertanto, con decisione, l'idea di supremazia o di superiorità morale ed intellettuale di un gruppo rispetto ad un altro e operano per promuovere e garantire l’inclusività con tutti gli strumenti a loro disposizione.
Allo stesso modo, il Medico si impegna a fornire cure basate sulle migliori evidenze scientifiche, libere da stereotipi e discriminazioni di genere, riconoscendo le specificità biologiche e sociali che influenzano la salute (Medicina di Genere). Ogni paziente ha diritto a trattamenti equi, rispetto della propria identità e autonomia decisionale.
Art. 10 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TECNOLOGIE DIGITALI IN MEDICINA ESTETICA
I medici riconoscono il crescente ruolo dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle tecnologie digitali quali strumenti di supporto nella pratica della Medicina Estetica, ma il loro impiego deve avvenire nel rispetto dei principi etici, della sicurezza del paziente e della responsabilità medica.
I medici possono utilizzare sistemi di IA per il supporto diagnostico, la valutazione prognostica, la pianificazione terapeutica e l'analisi delle immagini cliniche, mantenendo sempre e in ogni caso la piena responsabilità delle decisioni cliniche finali. L'IA deve essere considerata esclusivamente uno strumento di ausilio al ragionamento clinico del medico e non può in alcun modo sostituire il giudizio professionale, l'esperienza clinica e il rapporto diretto medico-paziente.
Il medico è tenuto ad utilizzare esclusivamente sistemi di IA che siano stati validati scientificamente, che rispettino le normative vigenti in materia di dispositivi medici e protezione dei dati personali, e per i quali sia documentata l'accuratezza, la sicurezza e l'affidabilità. È responsabilità del medico verificare che i sistemi impiegati siano conformi al Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR), al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e all'AI Act, nonché la recente L. 132/2025.
Il paziente ha il diritto di essere informato sull'eventuale utilizzo di sistemi di IA nel proprio percorso diagnostico-terapeutico. Tale informazione deve essere chiara, comprensibile e deve includere la spiegazione del ruolo dell'IA nel processo decisionale, sempre specificando che la responsabilità clinica finale rimane esclusivamente del medico curante.
Il medico deve documentare nella cartella clinica l'utilizzo di sistemi di IA, specificando il tipo di sistema impiegato, la finalità dell'utilizzo e l'interpretazione clinica dei risultati ottenuti. È inoltre tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze sui limiti, le potenzialità e i rischi associati agli strumenti di IA utilizzati nella propria pratica professionale.
In caso di malfunzionamento o di risultati anomali dei sistemi di IA, il medico deve procedere alla segnalazione secondo le procedure di tecnovigilanza previste dalla normativa vigente.
ART. 11 - TELEMEDICINA E CONSULENZE A DISTANZA
I medici riconoscono la Telemedicina quale modalità di erogazione di servizi sanitari a distanza, che può rappresentare un valido supporto nell'ambito della Medicina Estetica, purché sia impiegata nel rispetto dei principi di sicurezza, appropriatezza clinica e tutela del paziente.
Le consulenze mediche a distanza possono essere utilizzate per attività di follow-up, monitoraggio post-trattamento, consulenza specialistica e supporto al paziente, ma non possono in alcun caso sostituire la visita medica iniziale, che deve necessariamente avvenire in presenza per garantire una valutazione clinica completa e appropriata.
Il medico che eroga prestazioni di telemedicina deve assicurarsi che le tecnologie impiegate garantiscano la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi, in conformità al GDPR e alle normative vigenti sulla protezione dei dati sanitari. È necessario utilizzare piattaforme e strumenti che offrano adeguati livelli di crittografia e sicurezza informatica.
Il paziente deve essere chiaramente informato sulle modalità di svolgimento della consulenza a distanza, sui suoi limiti rispetto alla visita in presenza, sui rischi potenziali e sulle misure adottate per garantire la privacy e la sicurezza dei dati. Il consenso del paziente all'utilizzo della telemedicina deve essere esplicito e documentato.
Durante le consulenze a distanza, il medico deve garantire che l'ambiente sia idoneo a preservare la riservatezza della comunicazione e che la qualità audio-video sia sufficiente per una valutazione clinica appropriata. È responsabilità del medico valutare caso per caso se la consulenza a distanza sia clinicamente appropriata o se sia necessario richiedere la visita in presenza.
Il medico deve sempre garantire al paziente la possibilità di accedere a una visita in presenza quando clinicamente necessario o quando richiesto dal paziente stesso. La documentazione delle consulenze a distanza deve essere conservata nella cartella clinica del paziente con le medesime modalità previste per le visite in presenza.
In caso di urgenze o complicanze che emergano durante una consulenza a distanza, il medico deve immediatamente indirizzare il paziente verso l'assistenza medica in presenza più appropriata, fornendo tutte le informazioni cliniche necessarie per garantire la continuità delle cure.
ART. 12 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ ECOLOGICA
I medici riconoscono l'importanza della tutela ambientale quale responsabilità etica e sociale del medico e promuovono l'adozione di pratiche sostenibili nell'esercizio della Medicina Estetica, nel rispetto del principio che la salvaguardia dell'ambiente contribuisce alla protezione della salute pubblica.
I medici si impegnano ad adottare pratiche professionali orientate alla sostenibilità ambientale, valutando l'impatto ecologico delle proprie scelte cliniche e organizzative, purché tali considerazioni non compromettano in alcun modo la sicurezza, l'efficacia e la qualità delle cure erogate ai pazienti.
Nell'ambito della selezione di dispositivi medici, farmaci e materiali di consumo, il medico è incoraggiato a privilegiare, a parità di sicurezza ed efficacia clinica, prodotti e tecnologie che presentino minore impatto ambientale, che siano realizzati secondo principi di sostenibilità e che abbiano cicli di vita più rispettosi dell'ecosistema.
Art. 13 - PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Tutti i medici che esercitano la Medicina Estetica devono promuovere il rispetto della legalità in tutti gli ambiti, estendendolo anche ad attività non professionali, includendo il complesso delle attività professionali e private, con particolare attenzione a:
a) Conformità normativa: Operare nel rigoroso rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di dispositivi medici, farmaci, autorizzazioni sanitarie e requisiti strutturali degli ambulatori
b) Trasparenza nella proposizione delle terapie mediche: Evitare pratiche scorrette, pubblicità ingannevole o promesse di risultati non realistici che possano ledere la dignità della professione o danneggiare i pazienti.
c) Contrasto all'abusivismo: Astenersi dal collaborare, anche indirettamente, con figure non abilitate all'esercizio della medicina estetica o con strutture prive dei requisiti di legge. I medici estetici hanno il dovere di segnalare abusi e irregolarità denunciando alle autorità competenti (Ordini professionali, ASL, Autorità giudiziarie) situazioni di esercizio abusivo della professione medica, utilizzo di prodotti non autorizzati o contraffatti, strutture non conformi agli standard di sicurezza e alla normativa locale in materia di autorizzazione sanitarie.
ART. 14 - PUBBLICITÀ SANITARIA
Le comunicazioni informative dei medici possono contenere unicamente informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
Fermo quanto sopra è possibile fare pubblicità sanitaria nella misura in cui non sia promozionale e suggestiva.
Le comunicazioni informative devono essere ispirate alla scientificità ed oggettività al fine di permettere al paziente di poter comprendere le informazioni delle prestazioni mediche erogate, senza suggestionare lo stesso e senza fornire un'informazione che sia illusoria e che ingeneri nel paziente un bisogno ingiustificato: i messaggi informativi non devono sollecitare emozioni primarie dell'utente/paziente al fine di ottenere un convincimento inconscio.
I messaggi devono essere funzionali rispetto al bene salute.
La proposizione di iter terapeutici composti da un ciclo di sedute terapeutiche dovrà essere successiva ad una idonea e specifica visita medica, solo a seguito della quale sarà possibile suggerire o prescrivere trattamenti medici o diagnostici.
La pubblicità sanitaria mediante l'impiego delle immagini dei pazienti dovrà essere conforme alla normativa privacy: non è possibile pubblicare sui canali, siano essi online che offline, le immagini dei pazienti senza il consenso che deve essere esplicito e specifico. È buona prassi inoltre garantire l'anonimato e l'irriconoscibilità dei pazienti al fine di garantirne la riservatezza. Anche in presenza di materiale fotografico e/o video già acquisito nell'esecuzione della prestazione medica e con finalità di cura, il medico deve acquisire il consenso del paziente dal momento che la finalità di impiego dell'immagine è differente rispetto a quella di cura.
ART. 15 - SICUREZZA DELLE CURE E TRACCIABILITÀ DEI MEDICAL DEVICE E FARMACI
Il medico deve individuare dei medical device e dei farmaci che rispettino la normativa vigente avendo cura di impiegare per l'acquisto dei canali autorizzati.
Il medico deve tenere traccia dei device/farmaci impiegati per l'erogazione delle prestazioni: la tracciabilità permette di soddisfare il principio della sicurezza delle cure e di poter adempiere agli obblighi di segnalazione in materia di farmaco e dispositivo vigilanza. È buona prassi fornire al paziente la tracciabilità dei device impiegati.
ART. 16 - SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI
I medici si impegnano a segnalare tempestivamente qualunque evento avverso di cui siano venuti a conoscenza nel corso della attività professionale, nell'utilizzo di farmaci o di dispositivi medici agli Enti Competenti nonché alle aziende produttrici secondo gli obblighi di farmaco e dispositivo vigilanza.
PARTE III - NORME SPECIFICHE PER I SOCI: RAPPORTI CON TERZI
Questa sezione si applica esclusivamente ai soci della società scientifica AGORÀ-AMIEST
ART. 17 - LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE
Agorà- AMIEST, ai sensi dell'art.5 L 8 marzo 2017 e del DM 2 agosto 2017, è riconosciuta fra i soggetti titolati e abilitati a rilasciare linee guida per la Medicina Estetica e per le quali i medici e operatori del settore devono attenersi nello svolgimento della professione.
I Soci sono tenuti ad un continuo aggiornamento sulle linee-guida e buone pratiche pertinenti la propria attività, al fine di poter disporre di adeguati sussidi per le scelte diagnostico-terapeutiche a cui saranno chiamati.
ARTICOLO 18 - USO DEL NOME E DELLA REPUTAZIONE DELLA SOCIETÀ
Salvo espressa autorizzazione da parte del CD a nessun Socio è consentito:
A. utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società;
B. utilizzare la reputazione della Società in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
C. esprimere punti di vista strettamente personali a nome della Società.
I Soci possono impiegare il materiale grafico fornito dalla Società nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nel regolamento di impiego.
ART. 19 - APPLICAZIONI DEI PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DI TERZI
Questo articolo regola i rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, altre Associazioni, organizzazioni politiche e sindacali e organizzazioni commerciali. Anche i rapporti con tali organizzazioni devono essere ispirati a principi di correttezza, imparzialità ed indipendenza e sono riservati alle funzioni competenti.
Agorà-Amiest riconosce e promuove il principio di uguaglianza, pari opportunità e inclusione, in coerenza con i valori espressi dall’Unione Europea e in linea con le finalità del Gender Equality Plan (GEP).
In tale prospettiva, Agorà si impegna a favorire la parità di genere e la valorizzazione delle competenze, contrastando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei propri organi sociali, nei programmi formativi e nelle attività scientifiche.
ART. 20 - APPLICAZIONI DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Soci coinvolti sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e al rispetto dei principi del presente Codice e agire con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di non compromettere in alcun modo l'integrità e la reputazione dell'Associazione.
Per garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso soggetti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi statutari della Società Scientifica e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.
Qualora la Società Scientifica utilizzi consulenti o, comunque, soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del Codice.
La Società Scientifica non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da terzi, qualora ciò possa creare situazioni di conflitto d'interessi. I soggetti terzi che operano per conto della Società Scientifica devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, per motivi diversi da quelli per i quali hanno ricevuto il mandato e, comunque, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
ART. 21 - APPLICAZIONI DEI PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Agorà-Amiest collabora con le altre Società Scientifiche e le Associazioni Mediche al fine di divulgare la conoscenza scientifica e di migliorare la conoscenza professionale.
Agorà-Amiest si impegna, nell'instaurare rapporti organici con altre Società Scientifiche, a verificare che dette Società si siano date un Codice Etico ispirato ai medesimi principi del presente.
Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigente, ciascun destinatario deve essere consapevole che l'eventuale impegno in attività politiche avviene su base personale.
ART. 22 - APPLICAZIONI DEI PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI
Le relazioni con le organizzazioni commerciali si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e concorrenza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse che, se presenti, devono essere dichiarati agli organi societari.
ART. 23 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE
I rapporti ufficiali della Società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal CD.
Le informazioni e le comunicazioni scientifiche ai media devono essere corrette, chiare e tra loro omogenee, ferme restando le disposizioni di legge in materia.
La partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, ad Eventi, a Comitati, a Commissioni e ad Associazioni scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata nel rispetto dei Regolamenti e dello Statuto.
ART. 24 - ATTIVITÀ PERITALE E DI CONSULENZA MEDICO LEGALE
Tutti i membri della Società, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità professionali, sono impegnati al rispetto assoluto della scientificità delle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.
La consulenza deve tendere ad interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L'uso del nome della Società nell'espletamento di tali attività non è consentito se non in circostanze che implichino il coinvolgimento del buon nome della Società stessa ed è comunque subordinato alla autorizzazione da parte del CD.
L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile.
ART. 25 - SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE
I Soci Agorà si impegnano alla segnalazione di violazioni deontologiche di cui sono venuti a conoscenza cosicché Agorà possa agire quale attore istituzionale e scientifico per garantire una Medicina Estetica sicura e deontologica.
PARTE IV - NORME SPECIFICHE PER I SOCI: FORMAZIONE E RICERCA
Questa sezione si applica esclusivamente ai soci della società scientifica AGORÀ-AMIEST
ART. 26 – RICERCA SCIENTIFICA
Agorà-Amiest riconosce tra i propri compiti istituzionali la promozione, il sostegno e il coordinamento della ricerca scientifica nell’ambito della Medicina ad Indirizzo Estetico e delle discipline ad essa correlate, con particolare attenzione alla sicurezza delle cure, alla qualità dei percorsi diagnostico-terapeutici e allo sviluppo responsabile delle tecnologie e dei protocolli clinici.
La Società promuove, anche tramite gruppi di lavoro dedicati, attività di analisi critica della letteratura scientifica, studi osservazionali, revisioni sistematiche, meta-analisi, documenti di consenso e position paper, nonché la diffusione e pubblicazione di dati scientifici prodotti in modo metodologicamente rigoroso, trasparente e conforme alle normative etiche e regolatorie vigenti.
Secondo Agorà-Amiest le raccomandazioni, le linee guida, i documenti scientifici devono fondarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, valutate secondo criteri di qualità metodologica, e sono orientati a garantire la massima tutela del paziente, la riduzione del rischio clinico, il corretto impiego dei dispositivi medici e dei farmaci e l’uso appropriato delle tecnologie.
Nello svolgimento delle attività di ricerca e produzione scientifica, la Società e i suoi Soci si impegnano a rispettare i principi etici della Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association nella sua ultima revisione dell’ottobre 2024; si impegnano altresì a dichiarare e gestire in modo trasparente eventuali conflitti di interesse, a salvaguardare l’indipendenza del giudizio scientifico e a rifiutare qualsiasi condizionamento commerciale che possa compromettere l’affidabilità delle evidenze prodotte o la sicurezza dei pazienti.
Agorà-Amiest fonda le proprie posizioni istituzionali, le proprie scelte formative e le proprie indicazioni ai Soci sui principi della medicina basata sulle evidenze, integrando le prove scientifiche con l’esperienza clinica e con il rispetto della dignità, dei diritti e dei valori della persona assistita.
ARTICOLO 27 - FORMAZIONE CONTINUA
Agorà- Amiest riconosce e persegue tra i propri fini istituzionali la formazione continua dei propri Soci impegnandosi nella promozione, organizzazione ed offerta di eventi formativi al fine di garantire ai propri Soci:
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il continuo aggiornamento del livello di competenza professionale imposto dalla rapida evoluzione del sapere scientifico nonché dall'introduzione di nuove tecnologie;
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di perfezionare il livello delle capacità tecniche, le abilità cliniche e le conoscenze professionali degli operatori sanitari alla luce di nuovi protocolli, linee guida e buone pratiche mediche.
Agorà- AMIEST è responsabile della qualità scientifica e dell'integrità etica dell'offerta formativa che propone ai propri Soci, impegnandosi a garantire l'imparzialità della medesima prevenendo qualunque conflitto di interesse. I soci devono:
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impegnarsi in programmi di aggiornamento professionale e formazione continua che integrino la sua attività professionale;
-
informarsi sulle proposte di formazione e di aggiornamento, frequentando i programmi educazionali promossi da Agorà- AMIEST o attraverso la partecipazione ad altri programmi di educazione continua in medicina organizzati da altre Società Scientifiche;
-
informarsi costantemente attraverso lo studio continuativo di riviste indicizzate e di testi.
PARTE V - NORME SPECIFICHE PER I SOCI: CONTROLLO
Questa sezione si applica esclusivamente ai soci della società scientifica AGORÀ-AMIEST
ART. 28 - AUTORITÀ DI CONTROLLO E SANZIONE
Il CD, in caso di violazioni del Codice Etico e dopo aver sentito la Commissione Etica e l'/gli interessato/i, qualora ne ravvisi gli estremi, ne dispone il deferimento con motivazione. Il socio deve esserne informato ed ha facoltà di presentare memoria difensiva.
Il CD decide a suo insindacabile giudizio il deferimento del socio.
ART. 29 - COMMISSIONE ETICA
La Commissione Etica è un organo consultivo del CD, cui fornisce un parere non vincolante ogni qual volta il CD stesso o singoli Soci denuncino un comportamento "non etico" di altri Soci.
La Commissione Etica non ha poteri di irrogazione di sanzioni, potere che è proprio solo del CD. La commissione Etica può proporre al CD delle campagne informative, di sensibilizzazione ed istituzionali.
La Commissione Etica può fornire, su richiesta, eventuali pareri in riferimento alle attività di formazione, cliniche e ricerca.
La Commissione Etica è costituita come da norme statutarie.
APPENDICE - CODICE ETICO APPLICABILE AI SOLI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO
Questa sezione si applica esclusivamente ai membri del Comitato Scientifico di AGORÀ-AMIEST
Questa sezione si applica esclusivamente ai membri del Comitato Scientifico di AGORÀ-AMIEST
I membri del comitato scientifico approvano e si impegnano a rispettare integralmente quanto previsto dal codice etico della società scientifica ed ogni sua variazione pubblicata sul sito web della società, della quale sarà cura del membro di verificare periodicamente gli eventuali aggiornamenti.
I membri del Comitato Scientifico, inoltre, si impegnano a rispettare il seguente regolamento che per la loro qualifica è applicabile in aggiunta al vigente codice etico della società scientifica:
-
Il membro può inserire nelle sue qualifiche l'appartenenza al comitato scientifico ed il riferimento alla società scientifica, dette qualifiche non possono essere impiegate in occasione di presentazione di workshop, eventi aziendali ed affini.
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Il membro si impegna a non partecipare in qualità di promotore, docente, tutor o altra funzione didattico/organizzativa ad iniziative concorrenziali a quelle organizzate dalla società scientifica, salvo fatto per la partecipazioni ad eventi congressuali.
Ultima revisione: 20 Novembre 2025
